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La Circolare n. 3 del 24 giugno 2026 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni sull'applicazione della tassazione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: un utile riferimento per le imprese della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza. La normativa ha infatti previsto agevolazioni fiscali per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e per le maggiorazioni e le indennità riconosciute per il lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni.
Gli aumenti retributivi previsti dai CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026 e corrisposti nel 2026 possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5%, estesa anche agli incrementi di alcune indennità ricorrenti, agli arretrati erogati nel 2026 (con esclusione degli importi una tantum), ai superminimi assorbibili e agli istituti che rientrano nella retribuzione ordinaria, quali ferie, permessi e gratifica feriale.
Per le maggiorazioni e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo, domenicale, nei giorni di riposo settimanale e a turni è confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, applicabile anche allo straordinario notturno e festivo e alle indennità di reperibilità previste dai CCNL.
L'Agenzia ribadisce, infine, che le agevolazioni spettano esclusivamente ai rapporti di lavoro disciplinati da un CCNL e non trovano applicazione per gli importi riconosciuti sulla base di accordi aziendali o territoriali.