Mercoledì 17 giugno è ripreso l’esame, in sede redigente ed in I lettura, dei ddl 902 e ddl 119 (Disposizioni in materia di guardie giurate) – Rel. Della Porta (FDI), il cui termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lo scorso 15 giugno.
Il ddl 902 ha lo scopo dichiarato di attualizzare la normativa di riferimento relativa alla guardia particolare giurata e di istituire un albo professionale suddiviso in due sezioni (una per gli aspiranti alla nomina di GPG, l'altra dedicata alle guardie già abilitate). L'articolo 2 reca poi l'espresso divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza e riporta la relativa disciplina sanzionatoria. L'articolo 3 riconosce alle guardie particolari giurate il diritto al pensionamento anticipato in quanto lavoratori impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Anche il ddl 119, d'iniziativa della Sen. Pirro (M5S), mira a riformare organicamente il settore della vigilanza privata e le prerogative delle Guardie Particolari Giurate aggiornando il TULPS.
Tra le principali novità: l'istituzione di albi professionali specifici, l'aggiornamento dei limiti di età, dei requisiti di cittadinanza italiana e dei parametri di idoneità psico-fisica e una regolamentazione stringente dei percorsi di formazione obbligatoria che superi l'attuale frammentarietà dei corsi erogati. Ridefiniti anche l'apparato sanzionatorio e le pene pecuniarie per condotte scorrette o abusive.
Sono stati presentati 22 emendamenti, visibili qui, tra i quali segnaliamo:
1.0.1
Lisei, Spinelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto fissa i criteri per il rilascio di un tesserino professionale elettronico delle professioni della sicurezza privata, il quale riporti la nomina del prefetto, i titoli autorizzativi di guardia particolare giurata e le eventuali abilitazioni professionali nel settore della sicurezza.
2. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, sentite le regioni, individua i modelli delle uniformi delle guardie particolari giurate, al fine di garantire la chiara identificazione del personale di vigilanza, nonché delle livree dei veicoli di servizio, allo scopo di renderli chiaramente identificabili come veicoli di vigilanza privata».
1.0.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)
1. All'articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita una piattaforma digitale nazionale per la gestione delle procedure relative alle guardie particolari giurate, finalizzata a semplificare i procedimenti di assunzione, rinnovo e trasferimento dei decreti prefettizi e delle autorizzazioni connesse.
2-ter. I titolari degli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico possono accedere esclusivamente alle informazioni necessarie alla verifica della validità dei titoli autorizzatori del lavoratore interessato, previo consenso dello stesso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma e sono individuate misure idonee a garantire la conclusione dei procedimenti entro termini certi e uniformi sul territorio nazionale".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle associazioni datoriali del settore.
2. L'Osservatorio:
a) monitora gli eventi criminosi ai danni delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza;
b) raccoglie ed elabora dati sugli assalti ai trasporti valori e ai servizi di vigilanza;
c) formula proposte per l'aggiornamento delle misure di sicurezza e delle dotazioni operative;
d) verifica il livello di formazione professionale e il rispetto degli standard organizzativi degli istituti di vigilanza;
e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato della sicurezza nel settore della vigilanza privata».
UNIV continuerà a seguire da vicino l'iter dei due disegni di legge.
Mercoledì 17 giugno è ripreso l’esame, in sede redigente ed in I lettura, dei ddl 902 e ddl 119 (Disposizioni in materia di guardie giurate) – Rel. Della Porta (FDI), il cui termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lo scorso 15 giugno.
Il ddl 902 ha lo scopo dichiarato di attualizzare la normativa di riferimento relativa alla guardia particolare giurata e di istituire un albo professionale suddiviso in due sezioni (una per gli aspiranti alla nomina di GPG, l'altra dedicata alle guardie già abilitate). L'articolo 2 reca poi l'espresso divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza e riporta la relativa disciplina sanzionatoria. L'articolo 3 riconosce alle guardie particolari giurate il diritto al pensionamento anticipato in quanto lavoratori impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Anche il ddl 119, d'iniziativa della Sen. Pirro (M5S), mira a riformare organicamente il settore della vigilanza privata e le prerogative delle Guardie Particolari Giurate aggiornando il TULPS.
Tra le principali novità: l'istituzione di albi professionali specifici, l'aggiornamento dei limiti di età, dei requisiti di cittadinanza italiana e dei parametri di idoneità psico-fisica e una regolamentazione stringente dei percorsi di formazione obbligatoria che superi l'attuale frammentarietà dei corsi erogati. Ridefiniti anche l'apparato sanzionatorio e le pene pecuniarie per condotte scorrette o abusive.
Sono stati presentati 22 emendamenti, visibili qui, tra i quali segnaliamo:
1.0.1
Lisei, Spinelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto fissa i criteri per il rilascio di un tesserino professionale elettronico delle professioni della sicurezza privata, il quale riporti la nomina del prefetto, i titoli autorizzativi di guardia particolare giurata e le eventuali abilitazioni professionali nel settore della sicurezza.
2. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, sentite le regioni, individua i modelli delle uniformi delle guardie particolari giurate, al fine di garantire la chiara identificazione del personale di vigilanza, nonché delle livree dei veicoli di servizio, allo scopo di renderli chiaramente identificabili come veicoli di vigilanza privata».
1.0.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)
1. All'articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita una piattaforma digitale nazionale per la gestione delle procedure relative alle guardie particolari giurate, finalizzata a semplificare i procedimenti di assunzione, rinnovo e trasferimento dei decreti prefettizi e delle autorizzazioni connesse.
2-ter. I titolari degli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico possono accedere esclusivamente alle informazioni necessarie alla verifica della validità dei titoli autorizzatori del lavoratore interessato, previo consenso dello stesso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma e sono individuate misure idonee a garantire la conclusione dei procedimenti entro termini certi e uniformi sul territorio nazionale".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle associazioni datoriali del settore.
2. L'Osservatorio:
a) monitora gli eventi criminosi ai danni delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza;
b) raccoglie ed elabora dati sugli assalti ai trasporti valori e ai servizi di vigilanza;
c) formula proposte per l'aggiornamento delle misure di sicurezza e delle dotazioni operative;
d) verifica il livello di formazione professionale e il rispetto degli standard organizzativi degli istituti di vigilanza;
e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato della sicurezza nel settore della vigilanza privata».
UNIV continuerà a seguire da vicino l'iter dei due disegni di legge.
Privo di virus.www.avast.com
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