Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Politica sui Cookie.
Con l’Ordinanza n. 32578/2025, la Corte di Cassazione riafferma che la clausola sociale prevista dal CCNL della vigilanza privata costituisce un obbligo contrattuale vincolante per l’impresa che subentra in un appalto di servizi di sicurezza.
L’impresa aggiudicataria è quindi tenuta ad assumere il personale dell’appaltatore uscente nei limiti e secondo le modalità previste dal CCNL, anche in presenza di diverse condizioni organizzative o di un ridimensionamento del servizio. Il mancato rispetto dell’obbligo può comportare responsabilità risarcitoria, pari alle retribuzioni che i lavoratori danneggiati avrebbero percepito se fossero stati assunti. Il tutto a partire dal momento in cui hanno messo a disposizione la propria prestazione lavorativa.
In sintesi, la Cassazione chiarisce che la diversa articolazione del servizio o la riduzione delle ore non è, di per sé, causa sufficiente per disapplicare la clausola e specifica che il rifiuto dell’assunzione può integrare mora del datore subentrante e fondare un diritto al risarcimento del danno.