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09 marzo 2020


Covid-19 e controlli: le indicazioni del Ministro dell’Interno

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha emanato una direttiva in merito ai controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” e alla limitazione degli spostamenti delle persone in entrata e in uscita e all’interno dei territori “arancioni” (ex zone rosse, più le nuove province che si sono aggiunte, ossia l'intera Lombardia e le 14 province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia). Questo il dettaglio.

Ci si può muovere da e per le zone a contenimento forzato?

Sì (salvo chi sia obbligato alla quarantena o positivo al virus), ma con un valido motivo, ossia:

- esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute.

Tali motivi si possono attestare mediante autodichiarazione, la cui veridicità potrà essere verificata anche con successivi controlli, e che potrà essere resa anche seduta stante compilando i moduli forniti dalle forze di polizia.

Chi effettua i controlli?

Strade e autostrade: la polizia stradale, con l'ausilio di Carabinieri e polizie municipali nella viabilità ordinaria, acquisirà le autodichiarazioni.

Treni: la Polizia ferroviaria, assieme a ferrovie dello Stato, autorità sanitarie e Protezione civile, canalizzerà i passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per effettuare la prova della temperatura (termoscan) e acquisendo le autodichiarazioni.

Aeroporti: chi parte da/arriva nelle zone “a contenimento rafforzato” dovrà disporre di autocertificazione (sono esclusi i passeggeri in transito). Voli Schengen ed extra Schengen in partenza: le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio.

Navi da crociera: a Venezia i passeggeri non potranno sbarcare ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.


Sanzioni

Art. 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità (arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave, quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

 

Scarica il comunicato del Ministero dell'Interno

Scarica il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti


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