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28 ottobre 2020


Precisazioni sul regime della guardia giurata autonoma in una circolare ministeriale

"Forse le infinite sollecitazioni piovute sulle scrivanie del Dipartimento di Pubblica Sicurezza hanno risvegliato il Ministero dell'Interno, che torna dopo mesi di silenzio a fare l'autorità tutoria per il settore sicurezza e vigilanza privata. Salutiamo questo intervento come un primo passo di avvicinamento verso gli stakeholders del comparto, auspicando una rapida e proficua riapertura del dialogo con chi vive sul campo quotidianamente questa delicata attività".

Con queste parole Anna Maria Domenici, Segretario Generale di UNIV,  commenta la circolare ministeriale che analizza il DL 14 08 2020 n. 104 (convertito in Legge 13 10 2020 n. 126), che in due punti si occupa di vigilanza privata: dall'innesto in sede di conversione in legge del divieto di esercizio della professione di guardia giurata in forma autonoma, alla proroga al 30 giugno 2021 della possibilità di lavorare su servizi antipirateria anche senza aver seguito i corsi teorico-pratici.

La circolare, che alleghiamo, non fornisce particolari novità in materia di antipirateria, se non un sollecito alle Commissioni prefettizie a far fruttare la proroga ottenuta e a programmare in maniera tempestiva le future sessioni di esame per non farsi cogliere impreparati alla scadenza del 30 Giugno 2021.

Più interessanti le precisazioni sul tema della guardia giurata autonoma.
La circolare rammenta infatti che l’art. 37- quinquies del DL, integrando il 3° comma dell’art. 138 TULPS, impone ai Prefetti di rilasciare il titolo solo dopo aver verificato che l’interessato sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ex art. 134, ovvero con uno dei soggetti che possono richiedere l’approvazione della nomina a guardia giurata.

La circolare precisa che, in assenza di statuizioni di diritto transitorio, il requisito dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente si applica anche ai procedimenti pendenti, quindi il provvedimento andrà adottato secondo la nuova disciplina anche se il procedimento dovesse essere iniziato sotto il regime previgente. L’art. 37-quinquies, comma 2, del DL n. 104/2020 prevede, invece, un regime transitorio per i titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del DL (cioè prima del 14 ottobre). Per assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro di chi, sulla base del quadro regolatorio precedente, avesse ottenuto l’autorizzazione ad operare come gpg in maniera autonoma, il DL prevede che i titoli conservino la propria efficacia fino alla scadenza naturale, con un solo rinnovo.

Il Ministero, in considerazione delle possibili ripercussioni del DL nella risoluzione di contenziosi e soprattutto sulle committenze, invita infine i Prefetti ad informare le Camere di Commercio, affinché esse divulghino le novità alle associazioni rappresentative delle categorie economiche e professionali interessate.