Costituzione e Scopi
(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 10 aprile 2003)
TITOLO I
Art.1
Art.2
Art.3
TITOLO II ASSOCIATI
Art.4 Adesione all’Unione
TITOLO III  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.5 Indicazione degli Organismi Statutari
Art.6 Assemblea Ordinaria
Art.7 Assemblea Straordinaria
Art.8 Assemblee Regionali
Art.9 Delegato Regionale
Art.10 Il Presidente
Art.11 Vice Presidenti
Art.12 Comitato Esecutivo
Art.13 Consiglio Direttivo
 
Art.14 Commissione Sindacale
Art.15 Collegio dei Provibiri
Art.16 Segretario Generale dell’Unione
Art.17 Compenso ai Componenti di Organismi Statutari
Art.18 Patrimonio
TITOLO IV QUOTE ASSOCIATIVE
Art.19 Quote Fisse e Proporzionali
Art.20 Pagamento delle Quote
Art.21 Quote Straordinarie
TITOLO V  DISPOSIZIONI GENERALI
Art.22  Qualifica di Associato
Art.23 Scioglimento dell’Unione
Art.24 Norme di Riferimento
Art.25 Incompatibilità
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TITOLO I

Art.1
 
E’ costituita la UNIONE NAZIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA, anche denominata in breve “UNIV”, con sede a Roma, Via Gaeta, 23.
 
Art.2
 
Fanno parte dell’UNIV gli Istituti esercenti attività di Vigilanza Privata ai sensi degli artt. 133 e seguenti del TULPS e successive eventuali modificazioni, associati direttamente.
Possono aderire anche gli Istituti che, a livello regionale, provinciale o altro, sono raggruppati in Associazioni con statuti e scopi consoni a quello dell’UNIV. In tal caso gli Istituti aderiranno singolarmente, mentre le Associazioni potranno nominare un rappresentante che farà parte, con funzione consultiva, senza diritto al voto, del Consiglio Direttivo.

 
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Art.3
 
L’UNIV rappresenta, nei modi e forme di legge, tutti gli Associati, non ha scopo di lucro ed è apolitica.
Rientrano tra le sue finalità:
1) la tutela e la rappresentanza degli interessi degli associati nei confronti di qualsiasi amministrazione, organizzazione, autorità;
2) l’incremento e lo sviluppo di tutte le attività di vigilanza, di trasporto valori, di scorta, di televigilanza e comunque di qualsiasi attività riconducibile, ai sensi delle leggi vigenti, nella sfera dell’attività degli Istituti di Vigilanza e delle guardie particolari giurate;
3) l’inserimento di rappresentanti dell’UNIV in tutti gli organismi che trattano problemi del settore sicurezza o vigilanza in genere;
4) la stipula e la sottoscrizione di accordi, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro ai vari livelli;
5) la realizzazione, lo sviluppo e l’organizzazione dell’istruzione professionale, con ogni possibile iniziativa;
6) l’istituzione di una struttura di assistenza tecnico-commerciale per consentire agli associati l’accesso al mercato a condizioni particolarmente favorevoli;
7) favorire, tra gli associati, l’eventuale costituzione di consorzi con finalità mutualistiche fra gli aderenti;
8) garantire assistenza e tutela legale, tributaria, fiscale, sindacale e del lavoro a tutti gli associati anche tramite la costituzione di appositi organismi e/o la stipulazione di specifiche convenzioni;
9) l’espletamento di ogni altro compito che istituzionalmente sia consentito all’Unione.


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TITOLO II - ASSOCIATI
Art.4
Adesione all'Unione
 
La richiesta di adesione all’UNIV deve essere inviata al Comitato Esecutivo mediante la presentazione di una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto interessato contenente le seguenti indicazioni:
- denominazione completa dell’Istituto;
- località dove ha sede ed opera, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
- generalità del titolare della licenza e di eventuali soci;
- attività svolta e numero dei dipendenti;
- qualora all’Istituto richiedente facciano capo più licenze, nella domanda dovranno essere specificati i dati di tutti gli Istituti per i quali si richiede l’adesione.
Allegata alla domanda, compilata su apposito modello, dovrà essere inviata all’UNIV dichiarazione di impegno all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi statutari.
La richiesta deve essere esaminata ed approvata del Comitato Esecutivo il quale può accettare o rifiutare, a suo insindacabile giudizio. L’Istituto diviene associato all’UNIV a far data dalla approvazione della domanda.
Per ogni variazione eventuale in ordine alla titolarità, è fatto obbligo all’associato di comunicarla entro 60 giorni.

 
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TITOLO III - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Art.5
Indicazione degli Organismi Statutari
 
Sono organi dell’UNIV:
1 – l’Assemblea degli Associati;
2 – il Presidente;
3 – i tre Vice Presidenti;
4 – il Comitato Esecutivo;
5 – il Consiglio Direttivo;
6 – la Commissione Sindacale;
7 – il Collegio dei Probiviri;
8 – le Assemblee regionali degli Associati;
9 – il Delegato regionale;
10 – il Segretario Generale dell’Unione.
 
Art.6
Assemblea Ordinaria
 
Composizione, convocazione e validità
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Unione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente vicario: è costituita da tutti gli Istituti associati e si riunisce almeno una volta l’anno, preferibilmente entro il 30 giugno; è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione è fatta dal Presidente della Unione, su delibera del Comitato Esecutivo, che indica anche le modalità di svolgimento dell’Assemblea, a mezzo avviso raccomandato o fax confermato, inviato almeno 15 giorni prima della data fissata; deve indicare giorno, luogo ed ora delle convocazioni. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a cinque giorni e la comunicazione può essere a mezzo fax o telegrafica.
Ogni Istituto associato dispone di un solo voto e può essere rappresentato da altro associato a mezzo delega scritta e/o pervenuta via fax.
Non è consentito avere più di tre deleghe.
In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, entro 30 giorni il Collegio dei Probiviri provvederà a sottoporre al Comitato Esecutivo la richiesta per la convocazione.
La richiesta di convocazione di Assemblea può essere formulata dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri e da almeno un quarto degli Istituti associati in regola con le quote associative, motivando la richiesta con indicazione dell’ordine del giorno.

Competenze
Rientrano tra le competenze dell’Assemblea Ordinaria:
- approvare i rendiconti;
- eleggere il Presidente dell’Unione e i tre Vice Presidenti;
- approvare le delibere inerenti le quote straordinarie proposte dal Comitato Esecutivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri scelti tra gli associati;
- ratificare l’operato della Commissione Sindacale in materia di Contrattazione Collettiva;
- definire le direttive di massima per l’azione della Unione sulla base della relazione programmatica svolta dal Presidente;
- esaminare le proposte inviate dalle Assemblee regionali;
- deliberare su ogni argomento iscritto all’ordine del giorno.
Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli Istituti presenti direttamente o per delega conferita all’inizio dei lavori.

 
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Art.7
Assemblea Straordinaria
 
E’ convocata, presieduta e validamente costituita con le stesse modalità dell’ordinaria.
Si riunisce per deliberare su:
- modificazione delle norme statutarie;
- scioglimento dell’Unione;
Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per quanto riguarda la modificazione delle norme statutarie.
Per lo scioglimento dell’Unione invece è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.


Art.8
Assemblee regionali
 
Le Assemblee regionali sono costituite da tutti gli Istituti associati della Regione. Queste Assemblee si riuniscono almeno una volta l’anno e sono convocate in prima istanza dal Comitato Esecutivo e successivamente dal Delegato Regionale che risulterà designato.
Le Assemblee regionali trattano i problemi di settore specifici per il loro territorio, elaborano proposte da presentare al Comitato Esecutivo e provvedono all’elezione del loro rappresentante nel Consiglio Direttivo.
Il componente del Consiglio Direttivo per quelle regioni dove in sede di Assemblea regionale non sia possibile addivenire alla elezione, sarà cooptato, a suo insindacabile giudizio, dal Comitato Esecutivo.
 
Art.9
Delegato Regionale
 
Il componente eletto per il Consiglio Direttivo ricopre, su designazione del Comitato Esecutivo, la qualifica di Delegato Regionale e può avvalersi, per l’attività di rappresentanza regionale, di un vice delegato di altra provincia della Regione. Il Delegato Regionale rimane in carica per un massimo di tre anni, può essere rieletto.
Il Delegato Regionale rappresenta a tutti gli effetti l’UNIV nel territorio della propria regione e deve altresì curare che gli associati della stessa rispettino tutte le norme statutarie e quelle derivanti dalle delibere degli organi statutari. Della sua attività risponde al Comitato Esecutivo.
Deve inoltre curare l’osservanza del pagamento delle quote sociali e deve riferire al Segretario Generale dell’UNIV su situazioni che necessitano di particolare esame e di eventuali interventi.
Non è consentito essere Delegato Regionale per più regioni.

Art.10
Il Presidente
 
Il Presidente dell’Unione viene eletto dall’Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni. Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, è il legale rappresentante dell’Unione.
Presiede il Comitato Esecutivo nonché l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. Fa parte di diritto della Commissione Sindacale.
Propone all’approvazione dell’assemblea Ordinaria i programmi di attività dell’Unione predisposti dal Comitato Esecutivo.
E’ responsabile della gestione amministrativa e patrimoniale dell’Unione ed ha la firma per la gestione delle quote associative e di ogni altra risorsa economica dell’Unione stessa. Provvede a disporre i pagamenti di tutte le spese dell’Unione ed ai rimborsi spese. Cura la predisposizione dei rendiconti annuali e li sottopone all’esame del Comitato Esecutivo.
In tale attività è affiancato dal Segretario Generale.

 
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Art. 11
Vice Presidenti
 
Eletti nel numero di tre, fanno parte con diritto di voto, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.
Ai Vice Presidenti vengono attribuite deleghe di rappresentanza e/o funzionali individuate nell’ambito del Comitato Esecutivo, anche con particolare riferimento all’attività delle commissioni tematiche.
Il Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti assume la qualifica di vicario e sostituisce in caso di momentanea assenza e/o impedimento il Presidente.
Qualora il Presidente rassegni le dimissioni prima del termine del mandato, subentra a tale carica il Vice Presidente vicario, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del regolamento di Attuazione.
 
Art. 12
Comitato Esecutivo
 
E’ costituito dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e dal Segretario Generale dell’Unione. L’organismo viene rinnovato con il rinnovo della carica del Presidente.
Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario. Si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta necessario.
Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei componenti; ogni componente esprime un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Al Comitato, fra gli altri compiti di conduzione e gestione dell’Unione, spetta:
1. la nomina del Segretario Generale dell’Unione;
2. la predisposizione dei programmi per l’azione dell’Unione;
3. curare l’applicazione dello Statuto e delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
4. verificare la corretta gestione dell’Unione;
5. deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto eccedente l’ordinaria amministrazione;
6. l’assunzione, il trattamento e il licenziamento del personale occorrente al funzionamento della Unione e l’acquisizione di eventuali collaborazioni;
7. esaminare i rendiconti annuali da presentare all’Assemblea Ordinaria;
8. vigilare sul funzionamento degli Organi periferici;
9. costituire commissioni tematiche per la trattazione di particolari problemi;
10. assumere ogni altro provvedimento che non sia di competenza specifica di altri Organi;
11. deliberare sulle ammissioni all’UNIV;
12. nominare i componenti della Commissione Sindacale;
13. designare i rappresentanti dell’Unione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed Organi similari.
 
Art. 13
Consiglio Direttivo
 
E’ composto dai componenti il Comitato Esecutivo e dal rappresentante designato da ogni Assemblea regionale.
E’ convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso o, in sua assenza e/o impedimento, dal Comitato Esecutivo o su richiesta di due terzi dei componenti il Consiglio stesso; si riunisce almeno tre volte l’anno e le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le convocazioni devono essere fatte a mezzo fax confermato o avviso raccomandato inviato almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed elegge, nel suo ambito il Presidente al quale compete la presidenza e la direzione dei lavori dell’organo. In caso di sua assenza e/o impedimento è presieduto dal componente con maggiore anzianità di associazione.
Sono di sua competenza:
1. garantire il rispetto delle direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
2. deliberare sulle proposte di espulsione e di altre sanzioni, sentito il parere del Collegio dei
Probiviri che è vincolante nel caso di espulsione e non vincolante per altre sanzioni;
3. proporre all’Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell’Unione;
4. approvare le delibere dal Comitato Esecutivo di cui al punto 5 dell’art. 12;
5. deliberare le quote associative su proposta del Comitato Esecutivo;
6. proporre al Comitato Esecutivo iniziative utili all’interesse degli associati;
7. eleggere i tre Vice Presidenti, qualora non sia stata possibile l’elezione in sede di Assemblea
Ordinaria;
8. nominare, in caso di incompletezza dovuta a dimissioni o altre cause, i componenti del
Collegio dei Probiviri mancanti, con l’obbligo di ratifica da parte della prima Assemblea
Ordinaria.

 
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Art. 14
Commissione Sindacale
 
E’ composta da cinque componenti nominati dal Comitato Esecutivo tra gli associati.
Può designare, con funzione consultiva, sentito il parere vincolante del Comitato Esecutivo, esperti esterni all’Unione per la partecipazione ai lavori, per la predisposizione di piattaforme e per le trattative sindacali.
Al Comitato Esecutivo spetta la designazione del Presidente e del Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza e/o impedimento.
La Commissione resta in carica tre anni. I suoi componenti possono essere, ove necessario, sostituiti e/o integrati dal Comitato Esecutivo.
Il Presidente dell’Unione ed il Segretario Generale fanno parte di diritto della Commissione.
 
Art. 15
Collegio dei Provibiri
 
E’ composto da tre componenti eletti dall’Assemblea degli Associati, tra gli associati stessi; dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, ma non possono ricoprire, contemporaneamente, altre cariche nell’Unione, fatta eccezione per quanto in proposito precisato nel Regolamento di attuazione.
Esprime pareri in merito all’applicazione delle norme statutarie, fà opera di conciliazione nelle controversie tra gli associati, esprime parere vincolante in ordine alla proposta di espulsione di un Associato e parere non vincolante sulle proposte di altre sanzioni.

 
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Art. 16
Segretario Generale dell’Unione
 
Il Segretario Generale dell’Unione è nominato dal Comitato Esecutivo anche fra non associati, senza limiti di mandato.
Ad esso spettano fra gli altri i seguenti compiti:
- coordina l’attività degli Organi statutari, delle commissioni e degli eventuali comitati. E’ responsabile delle relazioni funzionali dell’Unione;
- organizza gli uffici dell’Unione e sovrintende al personale;
- provvede ad inviare le convocazioni per le assemblee ordinarie e straordinarie;
- cura gli inviti per le riunioni: del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo, della Commissione Sindacale e del Collegio dei Probiviri e svolge tutti i compiti affidatigli dal Comitato Esecutivo;
- partecipa a dette riunioni, eccetto quella dei Probiviri, con diritto di voto;
- svolge le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali e delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- garantisce la continuità funzionale dell’Unione.
 
Art. 17
Compenso ai componenti di Organismi Statutari
 
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono rimborsabili obbligatoriamente, salvo esplicita rinuncia scritta, le spese sostenute per l’assolvimento degli incarichi assegnati dagli Organi statutari.
Le modalità per il rimborso vengono stabilite dal Comitato Esecutivo.
 
Art. 18
Patrimonio
 
Il patrimonio è costituito dagli eventuali beni di proprietà dell’Unione derivanti da donazioni, eredità, lasciti e qualsivoglia altra lecita acquisizione.
Le entrate sono costituite dalle eventuali quote di ammissione, dalle quote annuali e dalle eventuali quote straordinarie, dai contributi di istituzioni od enti pubblici e privati, dal ricavato di ogni iniziativa deliberata dall’Unione nel perseguimento degli scopi statutari.

 
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TITOLO IV - QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 19
Quote fisse e proporzionali
 
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo che le approva su proposta del Comitato Esecutivo.
Le quote sono costituite da una quota fissa per ogni associato e da una quota proporzionale in rapporto al numero dei dipendenti in maniera forfettaria.
La quota fissa è l’unico contributo dovuto dagli associati che occupino fino ad un massimo di quindici dipendenti e soci lavoratori; le quote successive proporzionali sono così determinate:
1ª quota da 16 fino a 50 dipendenti;
2ª quota da 51 fino a 100 dipendenti;
3ª quota da 101 fino a 200 dipendenti;
4ª quota da 201 fino a 350 dipendenti;
5ª quota da 351 fino a 500 dipendenti;
6ª quota oltre 501 dipendenti;
La quota fissa è dovuta dal singolo Istituto; nel caso che un’impresa aderisca con una pluralità di Istituti è dovuto altresì un’ulteriore importo pari al 50% della quota fissa per ogni altro Istituto aderente.
La quota proporzionale è dovuta in base al numero dei dipendenti dell’impresa associata.
Possono partecipare ai lavori delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli Associati, ma avranno diritto al voto solo quelli in regola con le quote associative. La regolarità deve essere certificata dal Segretario Generale che rilascerà la scheda di voto.

 
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Art. 20
Pagamento delle quote
 
Ogni associato verserà all’Unione, all’atto dell’accettazione dell’adesione ed entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota fissa ed il 50% della quota proporzionale; il residuo 50% della quota proporzionale dovrà essere pagato entro il 31 luglio dell’anno di competenza.
In caso di ritardo superiore a 60 giorni saranno applicati interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale.
In caso di adesione durante l’anno, la sola quota proporzionale sarà rapportata ai semestri di iscrizione.
 
Art. 21
Quote straordinarie
 
Il Comitato Esecutivo può, per motivate ragioni, proporre all’Assemblea Ordinaria di richiedere agli associati il pagamento di quote straordinarie.
Le quote straordinarie potranno essere richieste agli associati solo dopo l’approvazione dell’Assemblea e dovranno essere versate entro 60 giorni dalla richiesta.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Qualifica di Associato
 
La qualifica di associato viene meno per:
1 – cessazione dell’Istituto;
2 – dimissioni da inviare al Comitato Esecutivo;
3 – esclusione da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il
parere del Collegio dei Probiviri;
4 – morosità di almeno una quota annuale fissa e proporzionale;
5 – mancata osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari e
adozione di comportamenti che possano pregiudicare l’interesse e l’immagine della categoria
ed in particolare dell’Unione.
Il Comitato Esecutivo, se ritiene che le mancanze non siano di grave entità e comunque sanabili entro breve termine da stabilirsi, può comminare sanzioni che vanno dalla lettera di diffida alla sospensione dall’attività associativa per un periodo massimo di sei mesi.
Per l’applicazione di questa norma è obbligatorio acquisire il parere, non vincolante del Collegio dei Probiviri.
L’Associato è tenuto in caso di dimissioni alla corresponsione delle quote sociali per l’anno corrente di associazione.
L’Associato escluso per le ragioni di cui ai punti 3, 4 e 5 ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata indicante i provvedimenti adottati nei suoi confronti.

 
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Art. 23
Scioglimento dell'Unione
 
Lo scioglimento dell’Unione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, convocata e valida secondo le norme di cui all’art. 7 su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La proposta di scioglimento deve essere avanzata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la destinazione del patrimonio sociale.
 
Art. 24
Norme di riferimento
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento e dagli Allegati che si considerano parte integrante del presente Statuto, hanno valore le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
 
Art. 25
Incompatibilità
 
Non possono ricoprire incarichi negli Organi statutari dell’Unione quegli associati che ricoprono incarichi direttivi in altri organi imprenditoriali di categorie affini od in contrasto con gli interessi dell’Unione.

 
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