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Art.1
E costituita la UNIONE NAZIONALE
ISTITUTI DI VIGILANZA, anche denominata in breve UNIV,
con sede a Roma, Via Gaeta, 23.
Art.2
Fanno parte dellUNIV gli Istituti
esercenti attività di Vigilanza Privata ai sensi degli
artt. 133 e seguenti del TULPS e successive eventuali modificazioni,
associati direttamente.
Possono aderire anche gli Istituti che, a livello regionale,
provinciale o altro, sono raggruppati in Associazioni con
statuti e scopi consoni a quello dellUNIV. In tal caso
gli Istituti aderiranno singolarmente, mentre le Associazioni
potranno nominare un rappresentante che farà parte,
con funzione consultiva, senza diritto al voto, del Consiglio
Direttivo.
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Art.3
LUNIV rappresenta, nei modi e forme
di legge, tutti gli Associati, non ha scopo di lucro ed è
apolitica.
Rientrano tra le sue finalità:
1) la tutela e la rappresentanza degli interessi degli associati
nei confronti di qualsiasi amministrazione, organizzazione,
autorità;
2) lincremento e lo sviluppo di tutte le attività
di vigilanza, di trasporto valori, di scorta, di televigilanza
e comunque di qualsiasi attività riconducibile, ai
sensi delle leggi vigenti, nella sfera dellattività
degli Istituti di Vigilanza e delle guardie particolari giurate;
3) linserimento di rappresentanti dellUNIV in
tutti gli organismi che trattano problemi del settore sicurezza
o vigilanza in genere;
4) la stipula e la sottoscrizione di accordi, con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, per il regolamento collettivo dei
rapporti di lavoro ai vari livelli;
5) la realizzazione, lo sviluppo e lorganizzazione dellistruzione
professionale, con ogni possibile iniziativa;
6) listituzione di una struttura di assistenza tecnico-commerciale
per consentire agli associati laccesso al mercato a
condizioni particolarmente favorevoli;
7) favorire, tra gli associati, leventuale costituzione
di consorzi con finalità mutualistiche fra gli aderenti;
8) garantire assistenza e tutela legale, tributaria, fiscale,
sindacale e del lavoro a tutti gli associati anche tramite
la costituzione di appositi organismi e/o la stipulazione
di specifiche convenzioni;
9) lespletamento di ogni altro compito che istituzionalmente
sia consentito allUnione.
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Art.4
Adesione all'Unione
La richiesta di adesione allUNIV deve essere inviata al
Comitato Esecutivo mediante la presentazione di una domanda
sottoscritta dal legale rappresentante dellIstituto interessato
contenente le seguenti indicazioni:
- denominazione completa dellIstituto;
- località dove ha sede ed opera, indirizzo, telefono,
fax, e-mail;
- generalità del titolare della licenza e di eventuali
soci;
- attività svolta e numero dei dipendenti;
- qualora allIstituto richiedente facciano capo più
licenze, nella domanda dovranno essere specificati i dati di
tutti gli Istituti per i quali si richiede ladesione.
Allegata alla domanda, compilata su apposito modello, dovrà
essere inviata allUNIV dichiarazione di impegno allosservanza
delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi statutari.
La richiesta deve essere esaminata ed approvata del Comitato
Esecutivo il quale può accettare o rifiutare, a suo insindacabile
giudizio. LIstituto diviene associato allUNIV a
far data dalla approvazione della domanda.
Per ogni variazione eventuale in ordine alla titolarità,
è fatto obbligo allassociato di comunicarla entro
60 giorni.
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Art.5
Indicazione degli Organismi Statutari
Sono organi dellUNIV:
1 lAssemblea degli Associati;
2 il Presidente;
3 i tre Vice Presidenti;
4 il Comitato Esecutivo;
5 il Consiglio Direttivo;
6 la Commissione Sindacale;
7 il Collegio dei Probiviri;
8 le Assemblee regionali degli Associati;
9 il Delegato regionale;
10 il Segretario Generale dellUnione.
Art.6
Assemblea Ordinaria
Composizione, convocazione e validità
LAssemblea degli Associati è presieduta dal Presidente
dellUnione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente
vicario: è costituita da tutti gli Istituti associati
e si riunisce almeno una volta lanno, preferibilmente
entro il 30 giugno; è validamente costituita, in prima
convocazione, se è presente la metà più
uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei presenti.
La convocazione è fatta dal Presidente della Unione,
su delibera del Comitato Esecutivo, che indica anche le modalità
di svolgimento dellAssemblea, a mezzo avviso raccomandato
o fax confermato, inviato almeno 15 giorni prima della data
fissata; deve indicare giorno, luogo ed ora delle convocazioni.
In caso di urgenza il preavviso è ridotto a cinque giorni
e la comunicazione può essere a mezzo fax o telegrafica.
Ogni Istituto associato dispone di un solo voto e può
essere rappresentato da altro associato a mezzo delega scritta
e/o pervenuta via fax.
Non è consentito avere più di tre deleghe.
In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, entro
30 giorni il Collegio dei Probiviri provvederà a sottoporre
al Comitato Esecutivo la richiesta per la convocazione.
La richiesta di convocazione di Assemblea può essere
formulata dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri
e da almeno un quarto degli Istituti associati in regola con
le quote associative, motivando la richiesta con indicazione
dellordine del giorno.
Competenze
Rientrano tra le competenze dellAssemblea Ordinaria:
- approvare i rendiconti;
- eleggere il Presidente dellUnione e i tre Vice Presidenti;
- approvare le delibere inerenti le quote straordinarie proposte
dal Comitato Esecutivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri scelti tra gli associati;
- ratificare loperato della Commissione Sindacale in materia
di Contrattazione Collettiva;
- definire le direttive di massima per lazione della Unione
sulla base della relazione programmatica svolta dal Presidente;
- esaminare le proposte inviate dalle Assemblee regionali;
- deliberare su ogni argomento iscritto allordine del
giorno.
Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza assoluta
dei voti espressi dagli Istituti presenti direttamente o per
delega conferita allinizio dei lavori.
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Art.7
Assemblea Straordinaria
E convocata, presieduta e validamente
costituita con le stesse modalità dellordinaria.
Si riunisce per deliberare su:
- modificazione delle norme statutarie;
- scioglimento dellUnione;
Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza dei
due terzi dei voti espressi per quanto riguarda la modificazione
delle norme statutarie.
Per lo scioglimento dellUnione invece è necessaria
la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art.8
Assemblee regionali
Le Assemblee regionali sono costituite da tutti gli Istituti
associati della Regione. Queste Assemblee si riuniscono almeno
una volta lanno e sono convocate in prima istanza dal
Comitato Esecutivo e successivamente dal Delegato Regionale
che risulterà designato.
Le Assemblee regionali trattano i problemi di settore specifici
per il loro territorio, elaborano proposte da presentare al
Comitato Esecutivo e provvedono allelezione del loro rappresentante
nel Consiglio Direttivo.
Il componente del Consiglio Direttivo per quelle regioni dove
in sede di Assemblea regionale non sia possibile addivenire
alla elezione, sarà cooptato, a suo insindacabile giudizio,
dal Comitato Esecutivo.
Art.9
Delegato Regionale
Il componente eletto per il Consiglio Direttivo ricopre, su
designazione del Comitato Esecutivo, la qualifica di Delegato
Regionale e può avvalersi, per lattività
di rappresentanza regionale, di un vice delegato di altra provincia
della Regione. Il Delegato Regionale rimane in carica per un
massimo di tre anni, può essere rieletto.
Il Delegato Regionale rappresenta a tutti gli effetti lUNIV
nel territorio della propria regione e deve altresì curare
che gli associati della stessa rispettino tutte le norme statutarie
e quelle derivanti dalle delibere degli organi statutari. Della
sua attività risponde al Comitato Esecutivo.
Deve inoltre curare losservanza del pagamento delle quote
sociali e deve riferire al Segretario Generale dellUNIV
su situazioni che necessitano di particolare esame e di eventuali
interventi.
Non è consentito essere Delegato Regionale per più
regioni.
Art.10
Il Presidente
Il Presidente dellUnione viene eletto dallAssemblea
degli Associati e dura in carica tre anni. Non può essere
eletto per più di due mandati consecutivi, è il
legale rappresentante dellUnione.
Presiede il Comitato Esecutivo nonché lAssemblea
Ordinaria e Straordinaria. Fa parte di diritto della Commissione
Sindacale.
Propone allapprovazione dellassemblea Ordinaria
i programmi di attività dellUnione predisposti
dal Comitato Esecutivo.
E responsabile della gestione amministrativa e patrimoniale
dellUnione ed ha la firma per la gestione delle quote
associative e di ogni altra risorsa economica dellUnione
stessa. Provvede a disporre i pagamenti di tutte le spese dellUnione
ed ai rimborsi spese. Cura la predisposizione dei rendiconti
annuali e li sottopone allesame del Comitato Esecutivo.
In tale attività è affiancato dal Segretario Generale.
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Art. 11
Vice Presidenti
Eletti nel numero di tre, fanno parte con diritto di voto, del
Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.
Ai Vice Presidenti vengono attribuite deleghe di rappresentanza
e/o funzionali individuate nellambito del Comitato Esecutivo,
anche con particolare riferimento allattività delle
commissioni tematiche.
Il Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti assume
la qualifica di vicario e sostituisce in caso di momentanea
assenza e/o impedimento il Presidente.
Qualora il Presidente rassegni le dimissioni prima del termine
del mandato, subentra a tale carica il Vice Presidente vicario,
fermo restando quanto previsto dallart. 9 del regolamento
di Attuazione.
Art. 12
Comitato Esecutivo
E costituito dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e
dal Segretario Generale dellUnione. Lorganismo viene
rinnovato con il rinnovo della carica del Presidente.
Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente
o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario.
Si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta necessario.
Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei componenti;
ogni componente esprime un voto e in caso di parità prevale
il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Al Comitato, fra gli altri compiti di conduzione e gestione
dellUnione, spetta:
1. la nomina del Segretario Generale dellUnione;
2. la predisposizione dei programmi per lazione dellUnione;
3. curare lapplicazione dello Statuto e delle delibere
delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
4. verificare la corretta gestione dellUnione;
5. deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario,
per quanto eccedente lordinaria amministrazione;
6. lassunzione, il trattamento e il licenziamento del
personale occorrente al funzionamento della Unione e lacquisizione
di eventuali collaborazioni;
7. esaminare i rendiconti annuali da presentare allAssemblea
Ordinaria;
8. vigilare sul funzionamento degli Organi periferici;
9. costituire commissioni tematiche per la trattazione di particolari
problemi;
10. assumere ogni altro provvedimento che non sia di competenza
specifica di altri Organi;
11. deliberare sulle ammissioni allUNIV;
12. nominare i componenti della Commissione Sindacale;
13. designare i rappresentanti dellUnione presso Enti,
Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed Organi similari.
Art. 13
Consiglio Direttivo
E composto dai componenti il Comitato Esecutivo e dal
rappresentante designato da ogni Assemblea regionale.
E convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso
o, in sua assenza e/o impedimento, dal Comitato Esecutivo o
su richiesta di due terzi dei componenti il Consiglio stesso;
si riunisce almeno tre volte lanno e le riunioni sono
valide in prima convocazione se è presente la metà
più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le convocazioni devono essere fatte a mezzo fax confermato o
avviso raccomandato inviato almeno 8 giorni prima della data
di convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso
è ridotto a tre giorni.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta
dei presenti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed elegge,
nel suo ambito il Presidente al quale compete la presidenza
e la direzione dei lavori dellorgano. In caso di sua assenza
e/o impedimento è presieduto dal componente con maggiore
anzianità di associazione.
Sono di sua competenza:
1. garantire il rispetto delle direttive di massima stabilite
dallAssemblea;
2. deliberare sulle proposte di espulsione e di altre sanzioni,
sentito il parere del Collegio dei
Probiviri che è vincolante nel caso di espulsione e non
vincolante per altre sanzioni;
3. proporre allAssemblea Straordinaria lo scioglimento
dellUnione;
4. approvare le delibere dal Comitato Esecutivo di cui al punto
5 dellart. 12;
5. deliberare le quote associative su proposta del Comitato
Esecutivo;
6. proporre al Comitato Esecutivo iniziative utili allinteresse
degli associati;
7. eleggere i tre Vice Presidenti, qualora non sia stata possibile
lelezione in sede di Assemblea
Ordinaria;
8. nominare, in caso di incompletezza dovuta a dimissioni o
altre cause, i componenti del
Collegio dei Probiviri mancanti, con lobbligo di ratifica
da parte della prima Assemblea
Ordinaria.
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Art. 14
Commissione Sindacale
E composta da cinque componenti nominati dal Comitato
Esecutivo tra gli associati.
Può designare, con funzione consultiva, sentito il parere
vincolante del Comitato Esecutivo, esperti esterni allUnione
per la partecipazione ai lavori, per la predisposizione di piattaforme
e per le trattative sindacali.
Al Comitato Esecutivo spetta la designazione del Presidente
e del Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza
e/o impedimento.
La Commissione resta in carica tre anni. I suoi componenti possono
essere, ove necessario, sostituiti e/o integrati dal Comitato
Esecutivo.
Il Presidente dellUnione ed il Segretario Generale fanno
parte di diritto della Commissione.
Art. 15
Collegio dei Provibiri
E composto da tre componenti eletti dallAssemblea
degli Associati, tra gli associati stessi; dura in carica tre
anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, ma non
possono ricoprire, contemporaneamente, altre cariche nellUnione,
fatta eccezione per quanto in proposito precisato nel Regolamento
di attuazione.
Esprime pareri in merito allapplicazione delle norme statutarie,
fà opera di conciliazione nelle controversie tra gli
associati, esprime parere vincolante in ordine alla proposta
di espulsione di un Associato e parere non vincolante sulle
proposte di altre sanzioni.
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Art. 16
Segretario Generale dellUnione
Il Segretario Generale dellUnione è nominato dal
Comitato Esecutivo anche fra non associati, senza limiti di
mandato.
Ad esso spettano fra gli altri i seguenti compiti:
- coordina lattività degli Organi statutari, delle
commissioni e degli eventuali comitati. E responsabile
delle relazioni funzionali dellUnione;
- organizza gli uffici dellUnione e sovrintende al personale;
- provvede ad inviare le convocazioni per le assemblee ordinarie
e straordinarie;
- cura gli inviti per le riunioni: del Comitato Esecutivo, del
Consiglio Direttivo, della Commissione Sindacale e del Collegio
dei Probiviri e svolge tutti i compiti affidatigli dal Comitato
Esecutivo;
- partecipa a dette riunioni, eccetto quella dei Probiviri,
con diritto di voto;
- svolge le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali e
delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- garantisce la continuità funzionale dellUnione.
Art. 17
Compenso ai componenti di Organismi Statutari
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono rimborsabili obbligatoriamente,
salvo esplicita rinuncia scritta, le spese sostenute per lassolvimento
degli incarichi assegnati dagli Organi statutari.
Le modalità per il rimborso vengono stabilite dal Comitato
Esecutivo.
Art. 18
Patrimonio
Il patrimonio è costituito dagli eventuali beni di proprietà
dellUnione derivanti da donazioni, eredità, lasciti
e qualsivoglia altra lecita acquisizione.
Le entrate sono costituite dalle eventuali quote di ammissione,
dalle quote annuali e dalle eventuali quote straordinarie, dai
contributi di istituzioni od enti pubblici e privati, dal ricavato
di ogni iniziativa deliberata dallUnione nel perseguimento
degli scopi statutari.
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Art.
19
Quote fisse e proporzionali
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo
che le approva su proposta del Comitato Esecutivo.
Le quote sono costituite da una quota fissa per ogni associato
e da una quota proporzionale in rapporto al numero dei dipendenti
in maniera forfettaria.
La quota fissa è lunico contributo dovuto dagli
associati che occupino fino ad un massimo di quindici dipendenti
e soci lavoratori; le quote successive proporzionali sono così
determinate:
1ª quota da 16 fino a 50 dipendenti;
2ª quota da 51 fino a 100 dipendenti;
3ª quota da 101 fino a 200 dipendenti;
4ª quota da 201 fino a 350 dipendenti;
5ª quota da 351 fino a 500 dipendenti;
6ª quota oltre 501 dipendenti;
La quota fissa è dovuta dal singolo Istituto; nel caso
che unimpresa aderisca con una pluralità di Istituti
è dovuto altresì unulteriore importo pari
al 50% della quota fissa per ogni altro Istituto aderente.
La quota proporzionale è dovuta in base al numero dei
dipendenti dellimpresa associata.
Possono partecipare ai lavori delle assemblee ordinarie e straordinarie
tutti gli Associati, ma avranno diritto al voto solo quelli
in regola con le quote associative. La regolarità deve
essere certificata dal Segretario Generale che rilascerà
la scheda di voto.
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Art. 20
Pagamento delle quote
Ogni associato verserà allUnione, allatto
dellaccettazione delladesione ed entro il 31 gennaio
di ogni anno, la quota fissa ed il 50% della quota proporzionale;
il residuo 50% della quota proporzionale dovrà essere
pagato entro il 31 luglio dellanno di competenza.
In caso di ritardo superiore a 60 giorni saranno applicati interessi
di mora nella misura del tasso di interesse legale.
In caso di adesione durante lanno, la sola quota proporzionale
sarà rapportata ai semestri di iscrizione.
Art. 21
Quote straordinarie
Il Comitato Esecutivo può, per motivate ragioni, proporre
allAssemblea Ordinaria di richiedere agli associati il
pagamento di quote straordinarie.
Le quote straordinarie potranno essere richieste agli associati
solo dopo lapprovazione dellAssemblea e dovranno
essere versate entro 60 giorni dalla richiesta. |
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Art.
22
Qualifica di Associato
La qualifica di associato viene meno per:
1 cessazione dellIstituto;
2 dimissioni da inviare al Comitato Esecutivo;
3 esclusione da parte del Consiglio Direttivo, su proposta
del Comitato Esecutivo, sentito il
parere del Collegio dei Probiviri;
4 morosità di almeno una quota annuale fissa e
proporzionale;
5 mancata osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni
degli Organi statutari e
adozione di comportamenti che possano pregiudicare linteresse
e limmagine della categoria
ed in particolare dellUnione.
Il Comitato Esecutivo, se ritiene che le mancanze non siano
di grave entità e comunque sanabili entro breve termine
da stabilirsi, può comminare sanzioni che vanno dalla
lettera di diffida alla sospensione dallattività
associativa per un periodo massimo di sei mesi.
Per lapplicazione di questa norma è obbligatorio
acquisire il parere, non vincolante del Collegio dei Probiviri.
LAssociato è tenuto in caso di dimissioni alla
corresponsione delle quote sociali per lanno corrente
di associazione.
LAssociato escluso per le ragioni di cui ai punti 3, 4
e 5 ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri
entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata indicante
i provvedimenti adottati nei suoi confronti.
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Art. 23
Scioglimento dell'Unione
Lo scioglimento dellUnione deve essere deliberato dallAssemblea
straordinaria, convocata e valida secondo le norme di cui allart.
7 su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei
2/3 degli aventi diritto al voto. La proposta di scioglimento
deve essere avanzata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti
il Consiglio stesso.
La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno
o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà
disporre la destinazione del patrimonio sociale.
Art. 24
Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
dal regolamento e dagli Allegati che si considerano parte integrante
del presente Statuto, hanno valore le disposizioni del Codice
Civile e delle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
Art. 25
Incompatibilità
Non possono ricoprire incarichi negli Organi statutari dellUnione
quegli associati che ricoprono incarichi direttivi in altri
organi imprenditoriali di categorie affini od in contrasto con
gli interessi dellUnione.
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U.N.I.V.
Via Antonio Salandra 6 - 00187 Roma - Italy - tel. 06.444.11.52 - Fax
06.493.88.119
Site Web:www.univigilanza.it - e-mail: info@univigilanza.it
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