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Art.1
La sede operativa dellUnione può
essere cambiata su deliberazione del Comitato Esecutivo a
condizione che la nuova ubicazione ed i locali prescelti risultino
idonei allo svolgimento delle attività associative.
Nella deliberazione del Comitato Esecutivo devono essere ampiamente
illustrate le motivazioni di tale scelta e la necessità
della stessa.
Art.2
La rappresentanza con funzione consultiva
al Consiglio Direttivo dellUNIV delle Associazioni di
cui allArt. 2 dello Statuto è ammessa soltanto
se almeno 2/3 degli Istituti associati hanno singolarmente
aderito allUNIV stessa.
Art.3
Per la fornitura dei servizi indicati
ai punti 5, 6 e 8 dellArt. 3 dello Statuto, lUnione
può avvalersi della collaborazione di consulenti ai
quali dovrà essere corrisposta regolare parcella, nella
misura da stabilirsi di volta in volta tra i consulenti ed
il Comitato Esecutivo dellUNIV.
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Art.4
Gli Istituti di Vigilanza Privata che
chiedono di aderire allUNIV dovranno preventivamente
impegnarsi, con dichiarazione sottoscritta, allosservanza
dello Statuto e delle deliberazioni degli organi statutari.
Il Comitato Esecutivo dovrà esprimere il proprio giudizio
entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di
iscrizione.
LIstituto diviene associato dalla stessa data della
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, ed ha diritto
al voto sempre ché abbia provveduto a versare le quote
associative ordinarie e straordinarie.
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Art.5
Organi permanenti e temporanei
Devono distinguersi in:
a) permanenti;
b) temporanei.
Sono Organi permanenti quelli indicati dallart. 5 dello
Statuto, intendendo per permanente
la durata massima prescritta dallo Statuto stesso.
Sono Organi temporanei le varie Commissioni costituite con deliberazione
del Comitato Esecutivo, ai sensi dellart. 12 dello Statuto.
Art.6
Assemblea Generale Ordinaria
Tale organo, oltre che riunirsi una volta lanno, preferibilmente
entro il 30 giugno, come previsto dallart. 6 dello Statuto,
si riunirà anche allinizio delle trattative per
la stipula del CCNL per discutere la piattaforma proposta dalle
OO.SS. e per fornire alla Commissione Sindacale dellUNIV
le direttive di massima per giungere alla stipulazione del contratto
stesso.
In tal caso è obbligatoria la partecipazione di almeno
due terzi dei componenti la Commissione Sindacale.
Art.7
Assemblea Generale Straordinaria
Le eventuali deleghe di rappresentanza
rilasciate da associati impossibilitati a parteciparvi ad altri
associati, avranno valore solo se autografe e, pertanto, non
saranno ritenute valide le deleghe pervenute per telegramma
od altro documento non autografo.
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Art.8
Assemblee Regionali
In caso di mancata convocazione da
parte del Delegato Regionale, lAssemblea regionale viene
convocata dufficio dal Comitato Esecutivo dellUNIV
e presieduta da un componente del Consiglio Direttivo designato
dallo stesso Comitato Esecutivo.
In mancanza di un componente il Consiglio Direttivo, può
essere presieduta anche da un componente il Comitato Esecutivo,
purchè associato di regione diversa da quella interessata.
In caso di Assemblea regionale nella quale si è proceduto
alla nomina del Delegato al Consiglio Direttivo, dovrà
provvedersi, a cura del Presidente dellAssemblea stessa,
allinvio al Comitato Esecutivo dellUNIV di copia
del verbale di assemblea, entro 20 giorni dalla data di celebrazione.
Il Comitato Esecutivo, accertata la regolarità delle
votazioni, procederà alla ratifica della nomina.
Art.9
Il Presidente
In caso di dimissioni e di prolungata
impossibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente ad
espletare le proprie funzioni, si procederà entro un
ragionevole lasso di tempo a convocare lAssemblea ordinaria
per lelezione del nuovo Presidente.
La convocazione è fatta dal Vice Presidente vicario su
deliberazione del Comitato Esecutivo.
Nel periodo di vacanza della carica statutaria, sarà
lo stesso Vice Presidente vicario ad assumerne le funzioni.
Art. 10
Vice Presidenti
I tre Vice Presidenti sono eletti
dallAssemblea Ordinaria, durano in carica tre anni, sono
rieleggibili.
Qualora lAssemblea Ordinaria non sia in grado di procedere
a tali elezioni, causa mancanza di candidature, gli stessi Vice
Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.
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Art. 11
Consiglio Direttivo
La partecipazione al Consiglio Direttivo
è personale e, quindi, non sono ammesse deleghe di rappresentanza
se non al proprio, eventuale, vice delegato.
Limpossibilità alla partecipazione alle riunioni
del Consiglio Direttivo dovrà essere di norma preventivamente
comunicata al Segretario Generale dellUnione, il quale
ne darà notizia al Presidente e agli altri componenti
il Consiglio Direttivo.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive
viene considerato decaduto dalla carica e, quindi, si procederà
alla sua sostituzione attraverso lAssemblea Regionale
convocata dal Comitato Esecutivo con le modalità previste
dal precedente art. 8.
In deroga a quanto previsto dal punto 3 dellart. 13 dello
Statuto, la nomina dei componenti, in rappresentanza dellUnione
nella Commissione Paritetica prevista dal CCNL è di competenza
del Comitato Esecutivo.
Nella seduta in cui si procede a tale nomina dovranno essere
presenti il Presidente della Commissione Sindacale ed il Vice
Presidente della stessa.
Art. 12
Commissione Sindacale
I componenti della Commissione Sindacale
possono ricoprire altri incarichi associativi previsti dallart.
5 dello Statuto, fatta eccezione per quelli indicati ai punti
2 e 7 dello stesso articolo.
Leventuale designazione di esperti estranei allUnione,
come previsto dal precedente art. 3, occorrente per acquisire
dei pareri tecnico-legali per il funzionamento della Commissione
Sindacale, dovrà essere autorizzato dal Comitato Esecutivo
dellUNIV.
Art. 13
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri provvede
ad eleggere un proprio Presidente.
Il pareri vincolanti in ordine alla proposta di espulsione di
un associato dovranno essere presi allunanimità
dei presenti alla riunione.
I componenti del Collegio dei Probiviri possono far parte di
Commissioni previste dallart. 12, punto 9, dello Statuto
e possono altresì, essere designati dal Consiglio Direttivo
o dal Comitato Esecutivo allo svolgimento di incarichi che prevedono
il controllo della regolarità statutaria.
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Art. 14
Rendiconto
I rendiconti annuali devono essere sottoposti allesame
ed allapprovazione del Comitato Esecutivo, il quale li
fa propri e li propone successivamente allapprovazione
dellAssemblea Ordinaria.
Il rendiconto annuale, corredato dalla relativa documentazione
di spesa, dovrà essere depositato presso la sede dellUNIV
almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dellAssemblea
Ordinaria e potrà essere visionato dagli associati che
ne facciano richiesta.
Art. 15
Segreteria dell'Unione
Il Segretario Generale dellUnione
per lo svolgimento dei propri compiti potrà avvalersi
del personale eventualmente dipendente dellUnione e, qualora
questi risulti insufficiente, potrà avvalersi altresì
della collaborazione di eventuali consulenti e tecnici. |
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Art.
16
Votazioni
Il diritto di voto, attivo e passivo, si acquisisce dopo tre
mesi dallaccettazione della richiesta di iscrizione e
nel rispetto di quanto stabilito dallart.19 comma 5 dello
Statuto.
Art. 17
Modalità di votazione
Le votazioni possono essere palesi e segrete:
a) Votazioni palesi:
1) Per alzata di mano: con tre distinti gruppi e cioè
favorevoli, contrari, astenuti;
2) Per appello nominale: il Segretario dellAssemblea in
cui si svolgono le votazioni procede allappello nominativo
dei presenti aventi diritto e ne acquisisce la volontà;
3) Per acclamazione: dopo lacclamazione, il Segretario
chiede se vi sono eventuali contrari o astenuti.
Qualsiasi tipo di votazione palese venga adottata, il Segretario
procederà a redigere apposito
documento nel quale saranno evidenziate le tre distinte volontà
(numero dei voti favorevoli, degli astenuti, dei contrari).
Tale documento, sottoscritto dal Segretario stesso, dovrà
essere consegnato al Presidente dellAssemblea, il quale
ne darà comunicazione ai presenti.
b) Votazione Segreta:
Avviene utilizzando schede che il Segretario Generale avrà
cura di consegnare agli associati aventi diritto al voto, in
sede di verifica dei poteri.
Tali schede sono preventivamente siglate dal Segretario Generale
dellUnione.
LOrgano interessato procede alla nomina di tre scrutatori
i quali provvedono, dopo le votazioni, alla conta dei voti.
Redigono poi un documento dal quale risultino il numero degli
aventi diritto al voto e il numero dei votanti, le schede valide,
quelle nulle ed il risultato conseguito. Sottoscrivono il documento
e lo consegnano al Presidente dellAssemblea, il quale
ne dà lettura.
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Art. 18
Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Collegio
dei Probiviri
Nell' Assemblea Ordinaria avente all'Ordine del Giorno Elezione
del Presidente e del Collegio dei Probiviri, i candidati dovranno
presentare al Presidente dell' Assemblea la propria candidatura
non oltre 1 ora dopo l' apertura dei lavori assembleari.
La presentazione della candidatura ha anche valore di accettazione
alla carica.
Art. 19
Convocazione degli Organi statutari
Le convocazioni vengono effettuate nei modi e nei termini prescritti
dai rispettivi articoli dello Statuto.
LOrdine del Giorno di ogni riunione cui la convocazione
si riferisce dovrà indicare al punto 1) Lettura ed approvazione
del Verbale della seduta precedente ed allultimo punto
Varie ed eventuali.
Art. 20
Dimissioni dell'intero Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo deve intendersi dimissionario in toto
quando si dimettano almeno tre componenti della stesso.
In caso di dimissioni del Comitato Esecutivo, il Presidente
uscente o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente
Vicario, entro 30 giorni procede alla convocazione dellAssemblea
Ordinaria con Ordine del Giorno Dimissioni del Comitato
Esecutivo, elezione del nuovo Presidente, dei tre Vice Presidenti
e del Collegio dei Probiviri.
In mancanza provvederà alla convocazione il Collegio
dei Probiviri.
Art. 21
Validità del Regolamento
Il presente Regolamento di attuazione e gli Allegati sono parte
integrante dello Statuto dellUNIV e possono essere modificati
totalmente od in parte dallAssemblea Straordinaria dellUnione.
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