Costituzione e Scopi
(Approvato dall'assemblea Generale Straordinaria del 10 Aprile 2003)
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1
Art.2
Art.3
TITOLO - II ASSOCIATI
Art.4
TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.5 Organi permanenti e temporanei
Art.6  Assemblea Generale Ordinaria
Art.7 Assemblea Generale Straordinaria
Art.8 Assemblee Regionali
Art.9 Il Presidente
Art.10 Vice Presidenti
Art.11 Consiglio Direttivo
 
Art.12 Commissione Sindacale
Art.13 Collegio dei Probiviri
Art.14 Rendiconto
Art.15 Segreteria dell’Unione
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.16 Votazioni
Art.17 Modalità di votazione
Art.18 Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Collegio dei Probiviri
Art.19 Convocazione degli Organi statutari
Art.20 Dimissioni dell’intero Comitato Esecutivo
Art.21 Validità del Regolamento
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TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1
 
La sede operativa dell’Unione può essere cambiata su deliberazione del Comitato Esecutivo a condizione che la nuova ubicazione ed i locali prescelti risultino idonei allo svolgimento delle attività associative.
Nella deliberazione del Comitato Esecutivo devono essere ampiamente illustrate le motivazioni di tale scelta e la necessità della stessa.

 
Art.2
 
La rappresentanza con funzione consultiva al Consiglio Direttivo dell’UNIV delle Associazioni di cui all’Art. 2 dello Statuto è ammessa soltanto se almeno 2/3 degli Istituti associati hanno singolarmente aderito all’UNIV stessa.
 
Art.3
 
Per la fornitura dei servizi indicati ai punti 5, 6 e 8 dell’Art. 3 dello Statuto, l’Unione può avvalersi della collaborazione di consulenti ai quali dovrà essere corrisposta regolare parcella, nella misura da stabilirsi di volta in volta tra i consulenti ed il Comitato Esecutivo dell’UNIV.
 
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TITOLO II - ASSOCIATI
Art.4
 
Gli Istituti di Vigilanza Privata che chiedono di aderire all’UNIV dovranno preventivamente impegnarsi, con dichiarazione sottoscritta, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi statutari.
Il Comitato Esecutivo dovrà esprimere il proprio giudizio entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di iscrizione.
L’Istituto diviene associato dalla stessa data della deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, ed ha diritto al voto sempre ché abbia provveduto a versare le quote associative ordinarie e straordinarie.

 

TITOLO III - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Art.5
 
Organi permanenti e temporanei
Devono distinguersi in:
a) permanenti;
b) temporanei.
Sono Organi permanenti quelli indicati dall’art. 5 dello Statuto, intendendo per permanente
la durata massima prescritta dallo Statuto stesso.
Sono Organi temporanei le varie Commissioni costituite con deliberazione del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.

 
Art.6
Assemblea Generale Ordinaria
 

Tale organo, oltre che riunirsi una volta l’anno, preferibilmente entro il 30 giugno, come previsto dall’art. 6 dello Statuto, si riunirà anche all’inizio delle trattative per la stipula del CCNL per discutere la piattaforma proposta dalle OO.SS. e per fornire alla Commissione Sindacale dell’UNIV le direttive di massima per giungere alla stipulazione del contratto stesso.
In tal caso è obbligatoria la partecipazione di almeno due terzi dei componenti la Commissione Sindacale.

 
Art.7
Assemblea Generale Straordinaria
 
Le eventuali deleghe di rappresentanza rilasciate da associati impossibilitati a parteciparvi ad altri associati, avranno valore solo se autografe e, pertanto, non saranno ritenute valide le deleghe pervenute per telegramma od altro documento non autografo.
 
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Art.8
Assemblee Regionali
 
In caso di mancata convocazione da parte del Delegato Regionale, l’Assemblea regionale viene convocata d’ufficio dal Comitato Esecutivo dell’UNIV e presieduta da un componente del Consiglio Direttivo designato dallo stesso Comitato Esecutivo.
In mancanza di un componente il Consiglio Direttivo, può essere presieduta anche da un componente il Comitato Esecutivo, purchè associato di regione diversa da quella interessata.
In caso di Assemblea regionale nella quale si è proceduto alla nomina del Delegato al Consiglio Direttivo, dovrà provvedersi, a cura del Presidente dell’Assemblea stessa, all’invio al Comitato Esecutivo dell’UNIV di copia del verbale di assemblea, entro 20 giorni dalla data di celebrazione.
Il Comitato Esecutivo, accertata la regolarità delle votazioni, procederà alla ratifica della nomina.

 
Art.9
Il Presidente
 
In caso di dimissioni e di prolungata impossibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente ad espletare le proprie funzioni, si procederà entro un ragionevole lasso di tempo a convocare l’Assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Presidente.
La convocazione è fatta dal Vice Presidente vicario su deliberazione del Comitato Esecutivo.
Nel periodo di vacanza della carica statutaria, sarà lo stesso Vice Presidente vicario ad assumerne le funzioni.

 
Art. 10
Vice Presidenti
 
I tre Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni, sono rieleggibili.
Qualora l’Assemblea Ordinaria non sia in grado di procedere a tali elezioni, causa mancanza di candidature, gli stessi Vice Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

 
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Art. 11
Consiglio Direttivo
 
La partecipazione al Consiglio Direttivo è personale e, quindi, non sono ammesse deleghe di rappresentanza se non al proprio, eventuale, vice delegato.
L’impossibilità alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere di norma preventivamente comunicata al Segretario Generale dell’Unione, il quale ne darà notizia al Presidente e agli altri componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive viene considerato decaduto dalla carica e, quindi, si procederà alla sua sostituzione attraverso l’Assemblea Regionale convocata dal Comitato Esecutivo con le modalità previste dal precedente art. 8.
In deroga a quanto previsto dal punto 3 dell’art. 13 dello Statuto, la nomina dei componenti, in rappresentanza dell’Unione nella Commissione Paritetica prevista dal CCNL è di competenza del Comitato Esecutivo.
Nella seduta in cui si procede a tale nomina dovranno essere presenti il Presidente della Commissione Sindacale ed il Vice Presidente della stessa.

 
Art. 12
Commissione Sindacale
 
I componenti della Commissione Sindacale possono ricoprire altri incarichi associativi previsti dall’art. 5 dello Statuto, fatta eccezione per quelli indicati ai punti 2 e 7 dello stesso articolo.
L’eventuale designazione di esperti estranei all’Unione, come previsto dal precedente art. 3, occorrente per acquisire dei pareri tecnico-legali per il funzionamento della Commissione Sindacale, dovrà essere autorizzato dal Comitato Esecutivo dell’UNIV.

 
Art. 13
Collegio dei Probiviri
 
Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere un proprio Presidente.
Il pareri vincolanti in ordine alla proposta di espulsione di un associato dovranno essere presi all’unanimità dei presenti alla riunione.
I componenti del Collegio dei Probiviri possono far parte di Commissioni previste dall’art. 12, punto 9, dello Statuto e possono altresì, essere designati dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo allo svolgimento di incarichi che prevedono il controllo della regolarità statutaria.

 
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Art. 14
Rendiconto

I rendiconti annuali devono essere sottoposti all’esame ed all’approvazione del Comitato Esecutivo, il quale li fa propri e li propone successivamente all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
Il rendiconto annuale, corredato dalla relativa documentazione di spesa, dovrà essere depositato presso la sede dell’UNIV almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea Ordinaria e potrà essere visionato dagli associati che ne facciano richiesta.

 
Art. 15
Segreteria dell'Unione
 
Il Segretario Generale dell’Unione per lo svolgimento dei propri compiti potrà avvalersi del personale eventualmente dipendente dell’Unione e, qualora questi risulti insufficiente, potrà avvalersi altresì della collaborazione di eventuali consulenti e tecnici.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16
Votazioni
 
Il diritto di voto, attivo e passivo, si acquisisce dopo tre mesi dall’accettazione della richiesta di iscrizione e nel rispetto di quanto stabilito dall’art.19 comma 5 dello Statuto.
 
Art. 17
Modalità di votazione
 
Le votazioni possono essere palesi e segrete:
a) Votazioni palesi:
1) Per alzata di mano: con tre distinti gruppi e cioè favorevoli, contrari, astenuti;
2) Per appello nominale: il Segretario dell’Assemblea in cui si svolgono le votazioni procede all’appello nominativo dei presenti aventi diritto e ne acquisisce la volontà;
3) Per acclamazione: dopo l’acclamazione, il Segretario chiede se vi sono eventuali contrari o astenuti.
Qualsiasi tipo di votazione palese venga adottata, il Segretario procederà a redigere apposito
documento nel quale saranno evidenziate le tre distinte volontà (numero dei voti favorevoli, degli astenuti, dei contrari). Tale documento, sottoscritto dal Segretario stesso, dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea, il quale ne darà comunicazione ai presenti.
b) Votazione Segreta:
Avviene utilizzando schede che il Segretario Generale avrà cura di consegnare agli associati aventi diritto al voto, in sede di verifica dei poteri.
Tali schede sono preventivamente siglate dal Segretario Generale dell’Unione.
L’Organo interessato procede alla nomina di tre scrutatori i quali provvedono, dopo le votazioni, alla conta dei voti. Redigono poi un documento dal quale risultino il numero degli aventi diritto al voto e il numero dei votanti, le schede valide, quelle nulle ed il risultato conseguito. Sottoscrivono il documento e lo consegnano al Presidente dell’Assemblea, il quale ne dà lettura.

 
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Art. 18
Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Collegio dei Probiviri
 
Nell' Assemblea Ordinaria avente all'Ordine del Giorno Elezione del Presidente e del Collegio dei Probiviri, i candidati dovranno presentare al Presidente dell' Assemblea la propria candidatura non oltre 1 ora dopo l' apertura dei lavori assembleari.
La presentazione della candidatura ha anche valore di accettazione alla carica.
 
Art. 19
Convocazione degli Organi statutari
 
Le convocazioni vengono effettuate nei modi e nei termini prescritti dai rispettivi articoli dello Statuto.
L’Ordine del Giorno di ogni riunione cui la convocazione si riferisce dovrà indicare al punto 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente ed all’ultimo punto “Varie ed eventuali”.
 
Art. 20
Dimissioni dell'intero Comitato Esecutivo
 
Il Comitato Esecutivo deve intendersi dimissionario in toto quando si dimettano almeno tre componenti della stesso.
In caso di dimissioni del Comitato Esecutivo, il Presidente uscente o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente Vicario, entro 30 giorni procede alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria con Ordine del Giorno “Dimissioni del Comitato Esecutivo, elezione del nuovo Presidente, dei tre Vice Presidenti e del Collegio dei Probiviri”.
In mancanza provvederà alla convocazione il Collegio dei Probiviri.
 
Art. 21
Validità del Regolamento
 
Il presente Regolamento di attuazione e gli Allegati sono parte integrante dello Statuto dell’UNIV e possono essere modificati totalmente od in parte dall’Assemblea Straordinaria dell’Unione.

 
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